Antincendio
I Decreti Ministeriali (D.M.) 1, 2 e 3 Settembre 2021 che sostituiscono quanto previsto dall’ ex D.M. 10 Marzo 1998, prevedono l’introduzione di una nuova modalità di valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e nuove misure di prevenzione e protezione, da introdurre a seconda del livello di rischio
La nuova valutazione incendio prevista dal D.M. 3 Settembre 2021 dovrà essere parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi e dovrà quindi essere rivalutato il rischio incendio secondo le nuove linee guida cercando di capire se sono necessarie nuove misure per adempiere agli obblighi dalla nuova normativa.
Questo nuovo adempimento riguarda tutte le imprese e quindi anche le botteghe di calzolaio ma quanto da fare dipende molto dalle caratteristiche di ogni singola azienda. Il consiglio è quello di rivolgersi ad una sede di Confartigianato più vicina a voi o ad uno studio di consulenza del vostro territorio.
I nuovi livelli di rischio incendio sono i seguenti:
• Luoghi a basso rischio incendio
• Luoghi a medio rischio incendio
• Luoghi ad alto rischio incendio
Rispetto al precedente Decreto gli elementi che fanno ricadere un ambiente di lavoro nel rischio basso sono quelli che:
• Non sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR n.151/2011) e non sono ubicati all’interno di contesti che invece sono soggetti
• Prevedono un numero di occupanti non superiore a 100
• Sono dotati di superficie lorda inferiore a 1000 mq
• Sono posizionati ad un’altezza, rispetto al piano campagna, compresa tra -5m e 24m
• Non dispongono di materiale combustibile tale da non determinare un carico di incendio specifico superiore a 900 MJ/mq (che sarà da calcolare)
• Non dispongono di sostanze pericolose in quantità significative e dove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini antincendio
Per questi luoghi di lavoro devono essere messe in essere in atto le misure di prevenzione e protezione previste dal D.M. 3 Settembre 2021 o, alternativamente, dal D.M. 3 Agosto 2015 oppure le prescrizioni che si applicano alle attività soggette a controllo dei vigili del fuoco 3 previste dal D.P.R. n. 151/2011 relativamente a:
• Compartimentazione dei luoghi a basso rischio rispetto ad altri luoghi e spazi che presentano un diverso rischio incendio
• Esodo dei lavoratori e delle eventuali persone presenti nel luogo di lavoro, a cui, in caso di emergenza, deve essere garantita la possibilità di raggiungere un posto sicuro, mediante la predisposizione di un sistema di percorsi, porte, segnaletica, dispositivi di allarme e di comunicazione
• Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA), mediante l’adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive ed il mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di emergenza
• Controllo dell’incendio mediante la presenza di idonei presidi antincendio ( come ad
esempio estintori e idranti)
• Rilevazione ed allarme
• Controllo di fumi e calore, garantito attraverso la presenza di idonee aperture che permettano il regolare deflusso dei prodotti della combustione
• Operatività antincendio, prevedendo che il luogo di lavoro sia facilmente raggiungibile da eventuali mezzi di soccorso e disponendo, altresì, di adeguati spazi di manovra
• Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Nel caso il luogo di lavoro non rientri nel rischio basso e non sia sottoposto a controllo dei vigili del fuoco sarà allora necessario procedere con la progettazione della sicurezza antincendio secondo quanto disposto Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 Agosto 2015